Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in futuro un volo dovrà essere considerato «cancellato» qualora il vettore aereo operativo lo anticipi di più di un’ora (sentenze nelle cause riunite C-146/20, C-188/20, C-196/20 e C-270/20, Azurair e a., nella causa C-263/20 Airhelp nonché nella causaC 395/20 Corendon Airlines).
in caso di prenotazione di un volo determinato, inoltre, il diritto alla compensazione pecuniaria può eventualmente essere esercitato nei confronti del vettore aereo operativo anche qualora la prenotazione non gli sia stata trasmessa.
Con le sentenze odierne, la Corte ha stabilito:
che un volo deve essere considerato «cancellato» qualora il vettore aereo operativo lo anticipi dipiù di un’ora. In un caso del genere, infatti, l’anticipazione deve essere considerata significativa in quanto può provocare gravi disagi per i passeggeri, al pari di un ritardo. Una siffatta anticipazione fa perdere ai passeggeri la possibilità di disporre liberamente del loro tempo nonché di organizzare il loro viaggio o il loro soggiorno in funzione delle loro aspettative. Così, il passeggero può, in particolare, vedersi costretto ad adattarsi in modo significativo al nuovo orario di partenza del proprio volo al fine di poterlo prendere o persino, pur avendo preso tutte le precauzioni richieste, non essere in grado di imbarcarsi sull’aereo. noltre,nelcasodiun’anticipazionesignificativadelvolochediadirittoauna compensazione pecuniaria(il che presuppone, in particolare, una comunicazione tardiva dell’anticipazione),il vettore aereo operativo deve sempre versare l’importo integrale (dunque, a seconda della distanza,EUR250,EUR 400 oEUR600).Esso non dispone della possibilità di ridurre del 50% l’eventuale compensazione pecuniaria da versare per il fatto che ha offerto al passeggero un riavviamento che consente a quest’ultimo di giungere senza ritardo alla sua destinazione finale.
Il passeggero che ha prenotato un volo dispone di una «prenotazione confermata» (condizione indispensabile per poter beneficiare dei diritti previsti dal regolamento) non solo nel caso in cui egli sia in possesso di un biglietto, ma anche nel caso in cui l’operatore turistico, con il quale abbia concluso un contratto, glia abbia trasmesso un altro titolo che gli offra un trasporto su un volo determinato, individualizzato mediante l’indicazione dei luoghi e degli orari di partenza e di arrivo, nonché del numero di volo.
Inoltre, un vettore aereo può essere qualificato come «vettore aereo operativo» (contro il quale sono generalmente esercitati i diritti previsti dal regolamento) nei confronti di un passeggero, qualora quest’ultimo abbia concluso un contratto con un operatore turistico per un volo determinato operato da tale vettore aereo senza che detto vettore abbia confermato gli orari del volo o senza che l’operatore turistico abbia effettuato una prenotazione per tale passeggero presso il medesimo vettore aereo.
L’«orario di arrivo previsto» di un volo, da prendere in considerazione nell’ambito dell’esame volto a stabilire se sussistano un’anticipazione significativa o un ritardo prolungato che possano dare diritto a una compensazione pecuniaria, può risultare da un titolo diverso da un biglietto, titolo che sia stato trasmesso al passeggero dall’operatore turistico.
In caso di negato imbarco o di cancellazione del volo, il vettore aereo operativo deve informareilpasseggeroaereorelativamenteall’esattadenominazionesocialeeal recapito dell’impresa presso la quale quest’ultimo può chiedere una compensazione pecuniaria nonché, se del caso, precisare i documenti che egli deve allegare alla sua domanda di compensazione pecuniaria, senza tuttavia essere tenuto a informare il passeggero aereo relativamente all’importo esatto della compensazione pecuniaria che il passeggero stesso può eventualmente ottenere.
Il passeggero aereo che abbia prenotato un volo tramite un intermediario dev’essere considerato come non informato della cancellazione di tale volo qualora, sebbene il vettore aereo operativo abbia trasmesso l’informazione relativa a detta cancellazione a tale intermediario (quale, ad esempio, una piattaforma elettronica), tramite il quale è stato stipulato il contratto di trasporto aereo con il passeggero coinvolto, almeno due settimane prima dell’orario dipartenza previsto, il summenzionato intermediario non abbia informato il passeggero di tale cancellazione entro il termine richiesto e il passeggero non abbia espressamente autorizzato l’intermediario a ricevere l’informazione trasmessa dal suddetto vettore aereo operativo.