top of page
Immagine del redattoreGabriele Iuvinale

Controspionaggio: il PCC introduce un obbligo erga omnes di collaborare con l'intelligence

Aggiornamento: 29 apr 2023

Come con la legge nazionale sull'intelligence, anche quella sul controspionaggio pone un serio rischio per la sicurezza nazionale degli Stati in quanto i soggetti passivi divengono un'estensione del PCC all’estero


Focus on China - National Security


G e N Iuvinale

Il 26 aprile 2023, Xi Jinping ha promulgato la quarta Legge della Repubblica popolare cinese contro lo spionaggio, la cui bozza è stata rivista e adottata in pari data dal Comitato permanente della XIV Assemblea nazionale del popolo. La norma entrerà in vigore il 1° luglio prossimo.

Foto Gettyimages

Tale nuova regolamentazione - che amplia la portata soggettiva ed oggettiva di quella precedente - presenta evidenti analogie con la legge sull’intelligence nazionale (NIL) con particolare riferimento all'introduzione dell'obbligo erga omnes di collaborare con l'intelligence di stato, anche quando i soggetti passivi (cittadini, imprese , organizzazioni, ecc.) risiedono al di fuori dei confini nazionali.

In tal modo, tutte le persone fisiche e giuridiche interessate dalla legge sul controspionaggio divengono una potenziale estensione all'estero dell'intelligence di stato cinese.

Questi i passaggi significativi della nuova legge.


Articolo 4 - Gli atti di spionaggio di cui alla presente legge si riferiscono ai seguenti atti:

  1. Attività che mettono in pericolo la sicurezza nazionale della Repubblica popolare cinese svolte da organizzazioni di spionaggio e dai loro agenti, o istigate o finanziate da altri, o da istituzioni, organizzazioni e individui nazionali e stranieri in collusione con loro;

  2. Partecipare a organizzazioni di spionaggio o accettare missioni da organizzazioni di spionaggio e loro agenti, o rifugiarsi in organizzazioni di spionaggio e loro agenti;

  3. Furto, spionaggio, acquisto o fornitura illegale di segreti di stato e intelligence effettuati da istituzioni, organizzazioni e individui stranieri diversi dalle organizzazioni di spionaggio e dai loro agenti, o istigati o finanziati da altri, o da istituzioni, organizzazioni e individui nazionali collusione con loro Così come altri documenti, dati, materiali e articoli relativi alla sicurezza e agli interessi nazionali, o attività per istigare, attirare, costringere o corrompere il personale statale all'ammutinamento;

  4. Le organizzazioni di spionaggio e i loro agenti eseguono o istigano o finanziano altri a svolgere contro organi statali - o organizzazioni e individui nazionali e stranieri che collaborano con loro - attacchi di rete, intrusioni, interferenze, ecc. contro organi statali, segreti - unità correlate o infrastruttura informativa chiave

  5. Istruire il nemico ad attaccare i bersagli;

  6. Svolgere altre attività di spionaggio.

La presente legge si applica alle organizzazioni di spionaggio e ai loro agenti che svolgono attività di spionaggio contro paesi terzi all'interno del territorio della Repubblica popolare cinese, o utilizzano cittadini, organizzazioni o altre condizioni della Repubblica popolare cinese e mettono in pericolo la sicurezza nazionale del Repubblica Popolare Cinese.

In particolare, il comma 4. ha integrato la precedente disciplina, considerando atto di spionaggio anche un attacco informatico o un'intrusione volta ad esfiltrare dati o posta in essere per altri fini.

Articolo 5

Lo Stato istituisce un meccanismo di coordinamento del controspionaggio per coordinare le principali questioni nel lavoro di controspionaggio e per studiare e risolvere le principali questioni nel lavoro di controspionaggio.

Articolo 6

Gli organi di sicurezza nazionale sono gli organi competenti per l'attività di controspionaggio.

I dipartimenti competenti della pubblica sicurezza, dell'intelligence e dell'esercito, in conformità con la divisione delle responsabilità, collaborano strettamente, rafforzano il coordinamento e svolgono un buon lavoro nel lavoro pertinente secondo la legge.

Articolo 7

I cittadini della Repubblica Popolare Cinese hanno l'obbligo di salvaguardare la sicurezza, l'onore e gli interessi del Paese e non devono compiere atti che mettano in pericolo la sicurezza, l'onore e gli interessi del Paese.

Tutti gli organi statali e le forze armate, tutti i partiti politici e le organizzazioni popolari, le imprese, le istituzioni e le altre organizzazioni sociali hanno l'obbligo di prevenire e fermare lo spionaggio e mantenere la sicurezza nazionale.

Gli organi di sicurezza nazionale devono fare affidamento sul sostegno delle persone nel loro lavoro di controspionaggio, mobilitare e organizzare le persone per prevenire e fermare lo spionaggio.

Articolo 8

Tutti i cittadini e le organizzazioni devono sostenere e assistere l'attività di controspionaggio in conformità con la legge e mantenere i segreti di Stato e di lavoro segreti di controspionaggio che conoscono.

Articolo 9

Lo Stato protegge gli individui e le organizzazioni che sostengono e assistono nel lavoro di controspionaggio.

Gli individui e le organizzazioni che segnalano attività di spionaggio o contribuiscono in modo significativo al lavoro di controspionaggio devono essere lodati e premiati in conformità con le normative statali pertinenti.

Articolo 10

Gli atti di spionaggio che mettono in pericolo la sicurezza nazionale della Repubblica popolare cinese sono compiuti da istituzioni, organizzazioni o individui stranieri, o istigati o finanziati da altri, o da istituzioni, organizzazioni o individui nazionali collusi con istituzioni, organizzazioni estere, o individui, devono essere puniti dalla legge.

Articolo 12

Gli organi dello Stato, le organizzazioni popolari, le imprese, le istituzioni e le altre organizzazioni sociali assumono la responsabilità principale per il lavoro di sicurezza e prevenzione antispionaggio della propria unità, attuano misure di sicurezza e prevenzione contro lo spionaggio, educano il personale delle loro unità al mantenimento della sicurezza nazionale, mobilitano e organizzano il personale dell'unità per prevenire e fermare lo spionaggio.

Articolo 15

Nessun individuo o organizzazione può produrre, vendere, detenere o utilizzare illegalmente attrezzature di spionaggio speciali necessarie per attività di spionaggio. Le attrezzature di spionaggio speciali devono essere confermate dal dipartimento di sicurezza nazionale competente del Consiglio di Stato in conformità con le normative statali pertinenti.

Articolo 16

Qualsiasi cittadino o organizzazione che scopra uno spionaggio deve prontamente segnalarlo all'organo di sicurezza nazionale; se segnala all'organo di pubblica sicurezza o ad altro organo o organizzazione statale, l'organo o organizzazione statale competente deve immediatamente trasferirlo all'organo di sicurezza dello Stato per il trattamento.

Gli organi di sicurezza nazionale devono rendere pubblici i numeri di telefono, le caselle postali e le piattaforme online per l'accettazione delle segnalazioni, gestire le informazioni segnalate in modo tempestivo secondo la legge e mantenerle riservate per l'informatore.

Articolo 27

Qualora sia necessario convocare persone che hanno violato la presente legge per accettare l'indagine, il responsabile del dipartimento di gestione dei casi dell'organo di sicurezza nazionale approva la citazione e utilizza un mandato di citazione. Il personale trovato sul posto che viola questa legge può essere citato in giudizio oralmente dal personale degli organi di sicurezza dello Stato presentando i propri certificati di lavoro in conformità con le norme, ma ciò deve essere annotato negli atti dell'interrogatorio. Il motivo della citazione deve essere comunicati alla persona citata. Può essere convocato d'ufficio chi rifiuta senza giustificato motivo l'atto di citazione o si sottrae alla citazione.

L'organo di sicurezza nazionale conduce le indagini nel luogo designato nella città o nella contea in cui risiede la persona convocata o presso la sua residenza.

L'organo di sicurezza nazionale informa e verifica tempestivamente la persona convocata. Il tempo per l'interrogatorio e l'accertamento non deve superare le otto ore; se la situazione è complicata, può essere applicabile la detenzione amministrativa o si sospetta un reato, il tempo per l'interrogatorio e l'accertamento non deve superare le 24 ore. L'organo di sicurezza nazionale fornisce alla persona convocata i pasti e il tempo di riposo necessari. Le convocazioni continue sono severamente vietate.

Salvo il caso di impossibilità di notifica o di ostacolo all'istruttoria, l'organo di sicurezza nazionale comunica tempestivamente ai familiari della persona convocata i motivi della citazione. Venute meno le predette circostanze, ne viene data immediata comunicazione ai familiari della persona convocata.

Articolo 33 - comma II

Per coloro che sono sospettati di spionaggio, gli organi di sicurezza nazionale a livello provinciale o superiore possono notificare alle agenzie di gestione dell'immigrazione di non consentire loro di lasciare il Paese.

Articolo 34

Per il personale straniero che può svolgere attività che mettono in pericolo la sicurezza nazionale della Repubblica popolare cinese dopo l'ingresso nel paese, il dipartimento competente per la sicurezza nazionale del Consiglio di Stato può notificare all'agenzia di gestione dell'immigrazione di negare loro l'ingresso.

Articolo 47

Lo Stato provvederà a un adeguato reinsediamento per coloro che hanno contribuito al lavoro di controspionaggio e devono essere reinsediati.

Articolo 66

In caso di violazione della presente legge da parte del personale straniero, il dipartimento competente per la sicurezza nazionale del Consiglio di Stato può decidere di lasciare il paese entro un determinato limite di tempo e determinare il periodo per il quale non è consentito l'ingresso nel paese. Coloro che non lasciano il paese entro il termine prescritto possono essere espulsi.

Per il personale straniero che viola questa legge, se il dipartimento per la sicurezza nazionale del Consiglio di Stato decide di espellerlo, non sarà loro permesso di entrare nel paese prima di dieci anni dalla data di espulsione, e la decisione punitiva del dipartimento per la sicurezza nazionale del il Consiglio di Stato è definitiva.

Articolo 70

Gli organi di sicurezza nazionale devono, in conformità con le leggi, i regolamenti amministrativi e le normative statali pertinenti, svolgere i propri compiti di prevenzione, arresto e punizione di atti che mettono in pericolo la sicurezza nazionale diversi dallo spionaggio e si applicano le disposizioni pertinenti della presente legge.


La portata applicativa

Come per la National Intelligence Law of the People’s Republic of China, anche la nuova legge sul controspionaggio ha una vasta portata applicativa sia per quanto riguarda i soggetti passivi del reato, sia per quanto concerne la sua efficacia territoriale. In particolare la legge sul controspionaggio:

  1. si applica a livello globale ad organizzazioni ed imprese cinesi, per cui tutte le filiali, anche quelle al di fuori della Cina, potrebbero essere soggette a questa legge;

  2. per quanto concerne un'impresa, poiché la società madre cinese è soggetta alla legge sul controspionaggio, tale norma potrebbe, dal punto di vista del diritto internazionale pubblico, avere giurisdizione anche sulle filiali estere del gruppo. Inoltre, la capogruppo cinese ha poteri di governance sulle filiali estere, che potrebbero imporre la loro conformità alla legge sul controspionaggio;

  3. si applica a tutte le organizzazioni in Cina, un termine che sembra includere tutti i tipi di società stabilite in Cina, indipendentemente dalla proprietà, cioè azionisti cinesi privati e pubblici così come azionisti stranieri;

  4. si applica a tutte le persone fisiche presenti sul territorio cinese, anche se straniere;

  5. si applica a tutti i cittadini cinesi e, poiché non sembra avere un’esplicita limitazione geografica, potrebbe essere interpretata per applicarsi a tutti i cittadini cinesi anche quando risiedono al di fuori della Cina.

Come detto, dunque, in un contesto del genere tutti i soggetti individuati dalla fattispecie normativa divengono potenziali collaboratori del PCC all’estero.


Photo: La Cina di Xi Jinping - Verso un nuovo ordine mondiale sinocentrico? (Italian)

Gabriele and Nicola Iuvinale

ASE 2023

To download the book index, preface and introduction: https://www.extremarationews.com/reuters-news

113 visualizzazioni0 commenti

Comments


bottom of page