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Immagine del redattoreGabriele Iuvinale

Germania: arriva legge anticovid in dieci giorni

Circa dieci giorni. Tanti sono serviti alla Germania per dotarsi della Terza legge per la protezione della popolazione in caso di situazione epidemica di interesse nazionale.

Una cosa impensabile in Italia.

Quanto all'iter, il progetto di legge è di iniziativa del Gabinetto federale, il Governo per intenderci, che lo ha approvato il 28 ottobre scorso. Il 6 novembre il documento è stato recepito dal Consiglio federale, il Bundesrat, che rappresenta i singoli Stati, i Länder.

Ieri il Bundestag, la Camera ad elezione popolare diretta, con una maggioranza di 415 parlamentari, ha approvato la riforma. Immediatamente dopo è intervenuta anche l'approvazione del Bundestrat. Su richiesta del governo federale, infatti, gli Stati federali si sono riuniti in una sessione straordinaria per concludere la procedura parlamentare il più rapidamente possibile. Sempre ieri, la legge è stata promulgata dal Presidente Federale, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Oggi è entrata in vigore.

Massima celerità, quindi.

La nuova norma integra i regolamenti delle precedenti leggi di protezione civile approvate a marzo e maggio scorso e costituisce una nuova base giuridica certa per poter reagire rapidamente a un numero crescente di infezioni, come ha dichiarato ieri il Ministro federale della sanità, Jens Spahn.

Due i pilastri fondamentali su cui poggia la riforma.

Sono stati aumentati i poteri dell'esecutivo e sono state tipizzate, nel rispetto della riserva di legge costituzionale, le misure restrittive adottabili in caso di aumento dei contagi.

Dunque, ampia certezza del diritto.

In Germania, la Legge Fondamentale distingue tra stati di emergenza esterni (stato di difesa, stato di tensione) e stato di emergenza interno (artt. 11, 91, 87a), includendo in quest'ultimo anche un pericolo imminente o la minaccia di epidemie, tale da giustificare limitazioni alle libertà di circolazione - solo attraverso la legge - nel territorio federale.

Il nuovo quadro giuridico prevede, innanzi tutto, che solo il Bundestag può dichiarare l'inizio - e la fine - di una situazione epidemica di importanza nazionale. La legge definisce anche il termine situazione epidemica di portata nazionale e specifica i requisiti e le procedure da seguire per la relativa dichiarazione da parte del Bundestag, nonché gli obblighi di informazione del Governo federale.

A fronte di questa dichiarazione, il Ministero Federale della Salute e il Governo Federale hanno il potere di emanare ordinanze specifiche per fronteggiare la pandemia da coronavirus sulla base di criteri e valori soglia ben definiti dalla normativa stessa.

Anche le misure anticontagio adottabili, come vedremo, sono state tipizzate.

Di particolare importanza, poi, è la nuova sezione 28 bis dedicata alla emergenza covid-19.

Questa norma è andata a specificare la precedente clausola generale e sono state ora definite le misure che gli Stati federali possono introdurre mediante un'ordinanza, come le restrizioni di contatto individuali, l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione, il divieto dello svolgimento di eventi culturali, manifestazioni, raduni religiosi, viaggi turistici, la chiusura di esercizi di ristorazione, il disporre il divieto di ingresso o di visita di anziani in ospedali e nelle RSA. La norma prevede che debba, comunque, essere sempre garantito un livello minimo di contatto sociale.

In particolare è stato previsto che, se tutte le misure di protezione decise a livello nazionale non dovessero aiutare a contenere efficacemente l'espansione del virus, gli Stati federali potranno adottare, appunto, queste misure di contenimento aggiuntive.

Le Regioni maggiormente colpite potranno adottare le misure protettive più ampie entro sette giorni dal superamento del cosiddetto valore soglia, fissato in oltre 50 nuovi contagi ogni 100.000 abitanti in sette giorni.

Nel rispetto della riserva parlamentare costituzionale - l'articolo 11 della legge fondamentale stabilisce, come detto, che i diritti fondamentali possono essere limitati solo con legge - è stato previsto che le ordinanze statutarie degli Stati federali dovranno essere sempre motivate e limitate nel tempo. Il periodo di validità è stato fissato in quattro settimane, eventualmente prorogabile in caso di necessità.

Tutte le misure devono essere, dunque, proporzionali e soprattutto possono essere adottate solo qualora si raggiungano valori soglia di contagio ben definiti nella norma.

Al Parlamento, comunque, nel rispetto dei limiti costituzionali, viene garantito il potere di modificare, in qualsiasi momento, gli strumenti normativi vigenti.

Anche la protezione dei dati di contatto è stata ulteriormente disciplinata. E' stato previsto che quando si visitano ristoranti, ad esempio, i dati potranno essere utilizzati solo allo scopo di tracciare catene di infezioni ed è stata esclusa la divulgazione a terzi. Inoltre, i dati dovranno essere cancellati dopo quattro settimane.

La norma contiene anche un insieme di misure per spezzare la catena di infezioni in modo rapido, attraverso l'ampliamento delle capacità di laboratorio, anche nelle strutture veterinarie, la velocizzazione della procedura per effettuare test rapidi e l'introduzione di requisiti standardizzati tra cui una registrazione digitale dell'ingresso per i viaggiatori di ritorno da aree definite a rischio.

La legge è intervenuta anche per la regolamentazione dei programmi di vaccinazione e la creazione di nuovi centri ad esso dedicati.

Le cliniche che sospenderanno le normali attività per dedicarsi alla cura dei pazienti con Covid-19 riceveranno un risarcimento dal fondo sanitario.

Previsto anche un altro programma di finanziamento federale per la digitalizzazione del servizio sanitario pubblico a livello federale e statale al fine di migliorare l'elaborazione uniforme dei dati a livello nazionale.

Questi sono i tempi e gli strumenti messi in campo dalla politica tedesca.

E l'Italia quanto è ancora lontana da questo standard?

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