ICJ: ordinata l'immediata sospensione delle operazioni militari russe
- Gabriele Iuvinale
- 16 mar 2022
- Tempo di lettura: 5 min
G Iuvinale
La Corte Internazionale di Giustizia ha adottato oggi (16 marzo) le attese misure provvisorie chieste dall'Ucraina il 26 febbraio scorso, accogliendo integralmente le richieste di parte istante.
In particolare, la Corte, a seguito di un articolato provvedimento,
ha ordinato alla Federazione Russa di sospendere immediatamente le operazioni militari da essa avviateil 24 febbraio 2022 nel territorio dell'Ucraina;
ha ordinato alla Federazione Russa di assicurare che qualsiasi unità militare o armata irregolare che possa essere diretta o sostenuta da essa, nonché qualsiasi organizzazione e persona che possa esservi soggetta a controllo o direzione, non intraprenda iniziative a sostegno delle operazioni militari di cui al punto (1)
ha ordinato ad entrambe le Parti di astenersi da qualsiasi azione che possa aggravare, rendere più difficile da risolvere o estendere la controversia prima che si pronunci sulla domanda principale (V. CONCLUSION AND MEASURES TO BE ADOPTED 78-85)

Come detto, l'articolo 41 dello Statuto conferisce alla Corte l'autorità di indicare misure provvisorie, vale a dire cautelari per "preservare i rispettivi diritti di una delle parti".
In pratica, si tratta di misure volte ad intervenite su situazioni di emergenza che consentono alla Corte di agire il più rapidamente possibile senza attendere la conclusione di un più lungo procedimento ordinario (vedasi IV. RISK OF IRREPARABLE PREJUDICE AND URGENCY 65-77)
Procedimento (CHRONOLOGY OF THE PROCEDURE 1-16)
Il 26 febbraio scorso, l'Ucraina ha presentato una domanda di procedimento principale ed una richiesta di misure provvisorie contro la Federazione Russa (qui). L'istante, in particolare, ha chiesto all'Autorità adita di esercitare la giurisdizione ai sensi della Convenzione del 1948 sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio.
Nella domanda (separata da quella ancora in sospeso relativa alle attività miltari russe in Crimea e nell'Ucraina orientale risalenti al 2014) l'Ucraina sostiene che la Russia l'ha falsamente accusata di aver commesso un genocidio nelle oblast' di Luhansk e Donetsk in Donbass, il che ha portato la Russia a riconoscere queste regioni ucraine come "Stati" e ad attuare quella che la ricorrente ha definito come una "operazione militare speciale".
L'invocazione del genocidio da parte della Federazione Russa come pretesto per l'invasione dell'Ucraina, ha generato, dunque, una controversia relativa all'interpretazione, all'applicazione e all'adempimento della Convenzione sul Genocidio che formerà oggetto di ulteriore approfondimento nel giudizio principale.
All'udienza del 7 marzo scorso, l'Ucraina ha svolto le proprie argomentazioni oralmente, mentre la Russia ha deciso di non presenziare perchè: In a letter sent on Saturday 5 March 2022, the Russian Federation informed the Court that it “ha[d] decided not to participate in the oral proceedings due to open on 7 March 2022”.
Il 28 febbraio, però, l'ICJ ha pubblicato una nota difensiva fatta pervenire dalla Federazione Russa.
Anche se Mosca ha rifiutato di partecipare al procedimento - almeno per il momento - il documento espone la sua posizione giudiziale.
Il punto chiave della difesa consiste nella negazione della giurisdizione della Corte su qualsiasi questione relativa all'uso della forza poiché, dice Mosca, esulano dall'ambito di applicazione della Convenzione sul genocidio e non sono coperte dalla clausola compromissoria di cui all'articolo IX della stessa.
Esistenza di una controversia relativa all'interpretazione, all'applicazione o all'adempimento della Convenzione sul genocidio (pag. 28-47)
Riguardo l'esistenza di una controversia relativa all'interpretazione, all'applicazione e all'adempimento della Convenzione sul Genocidio, la Corte ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione.
45. The statements made by the State organs and senior officials of the Parties indicate a
divergence of views as to whether certain acts allegedly committed by Ukraine in the Luhansk and Donetsk regions amount to genocide in violation of its obligations under the Genocide Convention, as well as whether the use of force by the Russian Federation for the stated purpose of preventing and punishing alleged genocide is a measure that can be taken in fulfilment of the obligation to prevent and punish genocide contained in Article I of the Convention. In the Court’s view, the acts complained of by the Applicant appear to be capable of falling within the provisions of the Genocide Convention.
46. The Court recalls the Russian Federation’s assertion that its “special military operation” is basedon Article 51 of the United Nations Charter and customary international law (see
paragraphs 32-33). The Court observes in this respect that certain acts or omissions may give rise to a dispute that falls within the ambit of more than one treaty (cf.Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iranv.United States of America), Preliminary Objections, Judgment of 3 February 2021, para. 56). The above-referenced assertion of the Russian Federation does not therefore preclude a prima facie finding by the Court that the dispute presented in the Application relates to the interpretation, application or fulfilment of the Genocide Convention.
47. The Court finds therefore that the above-mentioned elements are sufficient at this stage to establish prima facie the existence of a dispute between the Parties relating to the interpretation, application or fulfilment of the Genocide Convention.
Gli atti posti in essere dalla Russia e censurati dall'Ucraina sembrano idonei a rientrare nelle disposizioni della Convenzione sul Genocidio
La sussistenza della giurisdizione prima facie - La clausola arbitrale
La Corte, come detto, ha riconosciuto la propria giurisdizione concludendo al Punto 3 del provvedimento (V. CONCLUSION AND MEASURES TO BE ADOPTED 78-85) che
alla luce di quanto precede, la Corte conclude che, prima facie, è competente ai sensi dell'articolo IX della Convenzione sul genocidio per esaminare il caso.
Article IX of the Genocide Convention reads as follows:
“Disputes between the Contracting Parties relating to the interpretation,
application or fulfilment of the present Convention, including those relating to the
responsibility of a State for genocide or for any of the other acts enumerated in
article III, shall be submitted to the International Court of Justice at the request of any
of the parties to the dispute.”
Nel merito, vedasi, inoltre, quanto esposto dal giudicante al punto II. PRIMA FACIE JURISDICTION 24-49.
L'articolo IX della Convenzione sul genocidio autorizza, dunque, le parti ad invocare la giurisdizione dell'ICJ sulle controversie riguardanti "l'interpretazione, l'applicazione o l'adempimento" degli obblighi del trattato". Come detto, secondo l'articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia, la Corte può esercitare la giurisdizione, tra l'altro (Punto 3), se c'è una clausola compromissoria in un trattato di cui entrambi gli Stati sono parti che attribuisce alla Corte di giustizia la giurisdizione sulle controversie derivanti da quel trattato. E nel procedimento pendente l'Ucraina ha invocato proprio il terzo punto, cioè la clausola compromissoria contenuta nella Convenzione sul genocidio, di cui fanno parte sia l'Ucraina che la Russia.
Punto 27. del provvedimento cautelare
Ukraine and the Russian Federation are both parties to the Genocide Convention. Ukraine deposited its instrument of ratification on 15 November 1954 with a reservation to Article IX of the Convention; on 20 April 1989, the depositary received notification that this reservation had been withdrawn. The Russian Federation is a party to the Genocide Convention as the State continuing the legal personality of the Union of Soviet Socialist Republics, which deposited its instrument of ratification on 3 May 1954 with a reservation to Article IX of the Convention; on 8 March 1989, the depositary received notification that this reservation had been withdrawn.
Facendo affidamento sull'articolo IX, l'Ucraina, dunque, ha inquadrato la questione legale come un conflitto ai sensi del trattato sul genocidio ed ha rimesso al giudice il compito di stabilire se l'Ucraina stia commettendo un genocidio (cosa che nega) e se l'uso della forza militare da parte della Russia contro di essa sia legalmente giustificato (che contesta).
Il caso è stato oggi qualificato dalla Corte come una "controversia" ai sensi dell'articolo IX della Convenzione sul genocidio ed è stato ritenuto sussistente anche il nesso tra la giurisdizione creata dalla clausola compromissoria e la sostanza della controversia.
Gli esperti dubitano che Mosca rispetterà l'ordinanza e la Corte non può far rispettare le decisioni se la parte soccombente non la esegue volontariamente. Però, può appellarsi al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ma la Russia lì ha il diritto di veto.
Una vittoria di pirro?
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