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Immagine del redattoreGabriele Iuvinale

LO SURE E' UNO STRUMENTO SENZA RISCHI?

Aggiornamento: 28 nov 2020

Nei giorni scorsi la Commissione Europea ha riconosciuto al nostro Paese 27,4 miliardi di euro nell’ambito del programma SURE. Fa seguito della richiesta avanzata dal MEF all'UE nei primi giorni di agosto.

Sul piano normativo, l'art. 36 comma 1 del DL 34/2020 ha autorizzato il MEF a stipulare l’accordo con la Commissione UE concernente le modalità di pagamento della CONTROGARANZIA che gli Stati membri possono prestare quale contributo dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID – 19 e a rilasciare la relativa GARANZIA dello Stato.

Lo strumento SURE, quindi, è sostenuto da un sistema di CONTROGARANZIE degli Stati membri per i rischi sostenuti dall'Unione Europea.

Il Regolamento prevede che gli Stati membri possono contribuire allo SURE contro garantendo i rischi sostenuti dall'Unione attraverso la prestazione di garanzie IRREVOCABILI e INCONDIZIONATE.



Il 25% dell'importo totale del SURE (cioè 25 mld) è coperto dalla garanzia volontaria dei vari Stati membri. La percentuale di partecipazione di ciascuno Stato alla contribuzione sui 25 miliardi sarà pari alla percentuale di incidenza del proprio reddito nazionale lordo su quello totale (RNL) dell'Unione Europea (cfr. articolo 12 della bozza del Regolamento SURE).

Il contributo dell'Italia alla garanzia, in proporzione all'incidenza del proprio reddito nazionale lordo su quello complessivo dell'Unione Europea, ammonta al 12,735% di 25 mld, cioè a 3.184 mln.

Tale garanzia irrevocabile, incondizionata e su richiesta, è necessaria affinché l'Unione sia in grado di concedere a tutti gli Stati membri interessati i prestiti.

COSA ACCADE SE UNO STATO NON RISPETTA L'ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA?

SORPRESINA. Laddove uno Stato membro non rispetti tempestivamente - totalmente o parzialmente - la richiesta di attivazione della garanzia, la Commissione UE, al fine di coprire la parte di garanzia spettante allo Stato membro in questione, può richiedere agli altri Stati proporzionalmente alla loro quota relativa al reddito nazionale lordo - adeguato senza tenere conto della quota relativa dello Stato membro in questione - l'attivazione di una ulteriore garanzia fino al raggiungimento dell'ammontare complessivo.

I suddetti contributi addizionali di garanzia verranno poi rimborsati agli Stati con gli importi successivamente recuperati dalla Commissione.

In pratica c'è una solidarietà nel lato passivo. Il prestito SURE inoltre è anche assistito da privilegio al pari del MES pandemico e dei prestiti NGEU.

In conclusione, lo SURE è poi tanto differente dal MES pandemico che non presenta neppure una clausola di solidarietà? Ideologia nefasta. Alla prossima puntata.


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